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ALLEGATO “A” DEL REP. N. 61600/19314
“CASSA PREVINT”
STATUTO
COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

ART. 1
E’ costituita ai sensi dell’art. 36 del codice civile l’Associazione, non avente scopo di lucro, denominata “CASSA PREVINT”, in seguito denominata “Cassa”, disciplinata e retta dalle norme del presente Statuto e del Regolamento.

ART. 2
La “Cassa” ha sede in Roma.

ART. 3
La “Cassa” ha per scopo l’attuazione, senza fini di lucro, in favore dei soci ordinari e degli affiliati, ossia dei dipendenti, anche per singole categorie, degli amministratori, consulenti ed assimilati dei soci ordinari della “Cassa”, nonché in favore del personale in quiescenza e loro familiari, di prestazioni di assistenza, lo sviluppo e la gestione di piani assistenziali per i casi di morte, invalidità, infortuni e malattie attraverso la stipulazione di polizze assicurative ovvero in forma diretta. La “Cassa” è costituita al fine di conseguire nell’ambito di un sistema di ‘mutualità condizioni normative ed economiche di massimo favore per i propri iscritti in relazione alle prestazioni ad essi erogate.

ART. 4
La durata della “Cassa” è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea.

FONDO COMUNE – SPESE – ESERCIZI SOCIALI MODALITA’ DI ADESIONE E DI USCITA – PRESTAZIONI

ART. 5
Il fondo comune è costituito:

a) dalle quote sociali versate dai Soci ed affiliati;
b) dai contributi volontari versati dai Soci ordinari e affiliati;
c) dai contributi che i Soci ordinari versano nell’interesse degli affiliati;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
e) da ogni altra entrata e contribuzione che concorra ad incrementare l’attivo sociale, nonché dai frutti delle disponibilità amministrate.

Non è consentita l’erogazione di anticipazioni periodiche sulle indennità e diritti maturati spettanti ai soci. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge.

ART. 6
I soci ordinari dovranno versare, anche nell’interesse degli affiliati, le contribuzioni destinate al pagamento dei premi delle polizze assicurative stipulate per l’attuazione delle prestazioni di cui all’art. 3 del presente Statuto, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e/o dai Contratti Integrativi Aziendali e/o Regolamenti Aziendali o da qualunque altro atto che funga da fonte istitutiva.
I Soci ordinari possono effettuare, in conformità alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e/o ai Contratti Integrativi Aziendali e/o ai Regolamenti Aziendali o da qualunque altro atto che funga da fonte istitutiva, versamenti supplementari e/o integrativi alla “Cassa”, in aggiunta a quelli di cui al primo comma, secondo le modalità disciplinate dalla predetta contrattazione collettiva nazionale di lavoro e/o dai Contratti Integrativi Aziendali e/o dai Regolamenti Aziendali o da qualunque altro atto che funga da fonte istitutiva. E’ facoltà degli affiliati effettuare versamenti volontari.

ART. 7
Le spese per la gestione della “Cassa” sono a carico dei Soci.

ART. 8
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo.

SOCI E AFFILIATI

ART. 9
Sono soci ordinari della “Cassa” le Imprese, le Società e gli Enti che richiedano per i propri dipendenti prestazioni assistenziali offerte dalla Cassa, nonché sono soci della “Cassa” le persone fisiche che aderiscano direttamente a titolo individuale ad una copertura sanitaria facendone specifica richiesta. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della “Cassa”.
Sono affiliati della “Cassa” i dipendenti dei Soci ordinari, nonché i loro familiari, gli ex dipendenti dei Soci ordinari, nonché i loro familiari e/o superstiti destinatari delle prestazioni della “Cassa”.
AI momento dell’interruzione del rapporto di lavoro con il socio ordinario, il dipendente cessa la sua qualità di “affiliato”, fermi gli eventuali diritti derivanti dalle forme di assistenza di cui all’Art. 3, fatto salvo che il socio faccia espressa richiesta di mantenere l’affiliato a proprie spese. È facoltà dell’affiliato in quiescenza, nonché dei familiari superstiti, di acquisire la qualifica di Socio.

ART. 10
I Soci divengono tali previa richiesta scritta di ottenere per sé o per i propri dipendenti, nominativamente o per categoria, le prestazioni assistenziali previste dall’art. 3 del presente Statuto.
Da tale formalità sono dispensate le Società che hanno costituito la Cassa stessa.
La richiesta di adesione, subordinata all’adesione alle coperture sanitarie richieste, deve essere approvata dalla “Cassa” nel rispetto di quanto previsto in materia dal Regolamento.
Gli affiliati divengono tali a decorrere dalla data di assunzione del dipendente ovvero, se diverso, dalla data di costituzione del rapporto di collaborazione o consulenza o dal mese successivo a quello di adesione se espressa dopo 30 giorni (trenta giorni) dalla data di assunzione.
I soci ordinari possono recedere dalla “Cassa” mediante comunicazione scritta inviata alla “Cassa” almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale in corso.
Il recesso produrrà i suoi effetti allorché avranno termine le polizze assicurative in corso. Il recesso del Socio comporta anche la cessazione della partecipazione alla Cassa per i relativi affiliati.

ART. 11
I Soci non in regola col pagamento della quota associativa e/o delle contribuzioni destinate al pagamento dei premi delle polizze assicurative stipulate per l’attuazione delle prestazioni di cui all’art.3 del presente Statuto decadono dalla qualifica di Socio a seguito di pronuncia del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal Regolamento. La quota sociale ” o contributo, è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 12
Le prestazioni della “Cassa”, di cui all’art. 3 del presente Statuto, sono attuate in conformità alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e/o delle eventuali Contrattazioni Integrative Aziendali e/o dei Regolamenti Aziendali o da qualunque altro atto che funga da fonte istitutiva di forme assistenziali, nell’ossequio dello scopo statutario.
Le prestazioni sono erogate con le modalità previste ed in virtù di apposite convenzioni assicurative stipulate dalla “Cassa” a favore degli affiliati e/o dei soci, così come definiti all’art. 9, che precede.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13
La “Cassa” è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, il cui mandato è rinnovabile.
Gli amministratori dureranno in carica tre esercizi sociali.
In caso vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori tra quelli eletti dall’Assemblea, il consiglio provvede a sostituirli nella prima riunione successiva, ferma restando la ratifica» da parte della prima assemblea utile.
Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla prossima Assemblea.

ART. 14
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice-Presidente, se non vi ha provveduto l’Assemblea.
Il Consiglio nomina, anche all’infuori dei suoi membri, un Segretario, che assisterà il Consiglio nel corso delle riunioni.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15
Il Presidente e il Vice – Presidente, se nominato, rappresentano disgiuntamente tra loro e legalmente la “Cassa” nei confronti dei terzi ed in giudizio e curano l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio.
Le disposizioni riguardanti incasso e pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, disgiuntamente, dal Presidente o dal Vicepresidente.

ART. 16
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria ‘e straordinaria della Cassa e può compiere tutti gli atti necessari al conseguimento dello scopo associativo.
Il Consiglio di Amministrazione ha in particolare le seguenti attribuzioni:

  • la redazione di un rendiconto economico e finanziario, da sottoporsi all’approvazione dell’assemblea;
  • le decisioni circa gli indirizzi e le direttive della Cassa;
  • la convocazione dell’assemblea;
  • le decisioni circa l’ammissione dei soci;
  • la determinazione dell’entità della quota sociale e dei contributi dovuti per ciascun anno sociale in funzione delle prestazioni richieste e tenuto conto delle spese di gestione della Cassa;
  • la dichiarazione di decadenza dei soci, nei casi previsti dall’art.11 del presente Statuto.

ASSEMBLEE

ART. 17
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, diretta a ciascun Socio ordinario almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve pure essere convocata dal Consiglio su domanda motivata firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell’art. 20 dei Codice civile.
L’Assemblea può essere convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.
L’Assemblea può essere convocata per corrispondenza ordinaria e/o elettronica e/o via fax.

ART. 18
L’Assemblea approva annualmente il rendiconto economico e finanziario, delibera sugli indirizzi e direttive della “Cassa”, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello Statuto e del regolamento e su tutto quant’altro a essa demandato per legge o per Statuto.

ART. 19
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci.
I soci dovranno informare gli affiliati delle decisioni assembleari.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
I soci possono intervenire in assemblea anche mediante delega scritta.
Ogni socio ordinario può essere portatore di massimo dieci deleghe, è fatto divieto ai revisori di essere portatori di deleghe.

ART. 20
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea designa un segretario ed eventualmente due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L’assemblea dei soci è regolarmente costituita:

  • in prima convocazione con almeno la metà degli aventi diritto
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
    L’assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto delibera col voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti e/o rappresentati.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 21
La gestione della “Cassa” è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da almeno due membri effettivi ed uno supplente, eletti per tre esercizi dall’Assemblea dei soci ordinari.
Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente.
In caso di cessazione prima della scadenza del mandato, al membro cessato subentra il Revisore supplente.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e la esistenza di valori e di titoli di proprietà e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Nessun compenso è dovuto ai Revisori.

SCIOGLIMENTO

ART. 22
Lo scioglimento della “Cassa” è deliberato dall’Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, con le maggioranze previste nell’articolo 20 in caso di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto.
I liquidatori, dopo aver provveduto a pagare tutti i debiti sociali, devono devolvere l’eventuale patrimonio residuo della “Cassa” ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI RINVIO

ART. 23
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi applicabili, con particolare riguardo agli enti associativi non commerciali e senza scopo di lucro.


F.to Franco Federici – F.to Fabrizio Polidori Notaio | Roma, 16 luglio 2019