ART 1
Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto della “Cassa” denominata “CASSA PREVINT”.
ART 2
La Cassa provvede a garantire, in ossequio all’art. 3 dello Statuto, e con le modalità previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dal contratto Integrativo e/o Regolamenti Aziendali, idonea copertura per i casi di morte, invalidità, infortuni e malattie.
ART 3
Ogni Impresa, Società, Ente, che annoveri fra i propri dipendenti e loro familiari, fra i propri ex dipendenti pensionati e loro familiari, ed i loro familiari superstiti, soggetti per i quali sia previsto o trovi applicazione una o più delle forme assistenziali previste dalle fonti di cui all’articolo 6 dello Statuto potrà concordare in sede aziendale di aderire alla “Cassa” (assumendo la qualifica di Socio ordinario) e facendo così assumere la qualifica di affiliato della “Cassa” a tutti i soggetti interessati e impegnandosi, contestualmente a:
a) iscrivere alla “Cassa”, in qualità di affiliati, tutti i propri dipendenti e loro familiari in servizio per i quali sia previsto o trovi applicazione una o più delle forme assistenziali previste dalle fonti di cui all’art. 6 dello Statuto;
b) iscrivere alla “Cassa”, in qualità di affiliato, i dipendenti di nuova assunzione ed i loro familiari per i quali sia previsto o trovi applicazione una o più delle forme assistenziali previste dalle fonti di cui all’art. 6 dello Statuto con decorrenza dalle rispettive date di assunzione.
ART 4
I Soci Ordinari verseranno alla Cassa i contributi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dal contratto Integrativo e/o Regolamenti Aziendali per forme assistenziali di cui all’art. 2, comprensivi anche della parte a carico di ciascun dipendente, prevista da detti Contratti e/o Regolamenti, per la quale parte i Soci Ordinari si rivarranno nei confronti degli affiliati.
I Soci Ordinari, tali divenuti per aver esercitato la facoltà prevista dall’ art. 9, ultimo comma dello Statuto della Cassa, ed i loro familiari superstiti saranno tenuti al versamento dei medesimi contributi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, del contratto Integrativo e/o dei Regolamenti Aziendali per la categoria di appartenenza dell’avente diritto.
ART 5
La “Cassa” provvederà a stipulare con una o più imprese di Assicurazione, le convenzioni necessarie a conseguire, secondo gli usuali procedimenti delle polizze di assicurazione, le prestazioni assistenziali previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dal contratto Integrativo e/o Regolamenti Aziendali richiamati al precedente art. 2.
Tali convenzioni potranno essere diversificate in base alle singole fonti istitutive di forme assistenziali, a cui appartiene ogni eventuale categoria di affiliato della “Cassa”.
ART 6
La Cassa iscriverà quali assicurati in ciascuna delle convenzioni citate dall’art. 5 che precede, i dipendenti in servizio e/o in quiescenza in relazione ai quali i Soci Ordinari abbiano versato e/o versino i contributi di cui all’art. 3) per le forme di assistenza realizzata con la stipulazione delle convenzioni.
ART 7
Il presente Regolamento potrà essere modificato con le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto.
FIRMATO: Mario TRIZZA, Paolo DE SOSSI, Manfredo SASSOLI della ROSA, Franco FEDERICI, Sonia BARLOZZINI, ANTONELLI Siro,
Gianluca PELLEGRINO, Eleonora PRESTIFILIPPO, Dott. Valerio PANTANO, Notaio.
Roma, 10 marzo 2004